Linea dura della Cassazione sul precariato. Con la sentenza 21031 la Suprema Corte ha stabilito in sostanza che non sempre le prestazioni saltuarie possono essere considerate lavoro precario: il mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative e sottostare alle disposizioni dei superiori, può significare essere inseriti nell’organizzazione aziendale, così da determinare un rapporto di lavoro subordinato e non autonomo. Secondo i supremi giudici, infatti, l’elemento caratterizzante un lavoro subordinato è la “la disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento alle direttive da questo impartite circa le modalità di esecuzione dell’attività lavorativa”. Quindi anche se saltuarie, prestazioni specifiche possono far rientrare i lavoratori nel quadro organico dell’azienda come dipendenti e non come “lavoratori autonomi”.
Il caso riguarda degli impiegati “a prestazione” di un’azienda di trasporti di Genova che avevano chiesto il riconoscimento anche dei contributi come lavoratori subordinati. La Corte d’Appello aveva riconosciuto la natura subordinata dei rapporti di lavoro evidenziando che anche se le prestazioni erano “saltuarie e senza vincolo di restare a disposizione del datore di lavoro tra l’una e l’altra” i lavoratori erano però sottoposti a disposizioni precise, ovvero “presentarsi ad un’ora stabilita, scaricare merci, obbligo di osservare le mansioni stabilite dal responsabile del magazzino, utilizzo dei mezzi aziendali per effettuare il lavoro”.
Anche la Suprema corte (sezione lavoro, sentenza n.21031) ha condiviso le conclusioni dei giudici d’appello: la subordinazione va intesa “quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento alle direttive da questo impartite circa le modalità di esecuzione dell’attività lavorativa”, mentre altri elementi, “come l’osservanza di un orario, l’assenza di rischio economico, la forma di retribuzione e la stessa collaborazione - rileva la Cassazione - possono avere valore indicativo ma mai determinante” cosicché “l’esistenza del suddetto vincolo va concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione”.
- Mercoledì 6 Agosto 2008
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