

di Maurizio Tortorella
No, non è affatto un cavillo da legulei. L’esposto che il 4 ottobre Marina Berlusconi ha depositato in duplice copia alla procura generale della Cassazione e al ministro della Giustizia, Nitto Palma, denuncia un fatto grave. E una delicata questione di giustizia: secondo la Fininvest, la sentenza che il 9 luglio 2011 l’ha condannata a risarcire la Cir con oltre 560 milioni di euro si basa su un presupposto giuridico alterato, falsato, in qualche modo manipolato.
Con l’esposto, la presidente della Mondadori (casa editrice anche di Panorama) segnala ai destinatari, le due principali autorità titolari dell’azione disciplinare nei confronti dei magistrati, che «la liquidazione di centinaia e centinaia di milioni di euro è stata resa possibile dalla Corte d’appello di Milano grazie all’attribuzione a una pronuncia della Corte di cassazione di una tesi mai espressa». Ovviamente, ora spetterà soprattutto alla procura generale della Cassazione decidere il da farsi. Ma intanto, visto che il processo ha un terzo grado, la stessa tesi è già stata inserita nel ricorso che la Fininvest presenterà in Cassazione entro la fine di ottobre.
La vicenda, che ha riacceso polemiche mai sopite, riguarda la sentenza del 24 gennaio 1991 con cui la Corte d’appello di Roma dette ragione a Silvio Berlusconi e alla Fininvest nella causa contro la Cir di Carlo De Benedetti per il controllo della Mondadori (il famoso «lodo»). Vent’anni fa quella sentenza, sottoscritta dai tre giudici Arnaldo Valente, Vittorio Metta e Giovanni Paolini, passò in giudicato perché la Cir fece ricorso in Cassazione, ma poi vi rinunciò e nell’aprile 1991 si accordò con Berlusconi.
Nel febbraio 1995 la procura di Milano avviò poi un’inchiesta su alcuni magistrati romani, ipotizzando casi di corruzione. Tra di loro c’era anche Metta, che il 13 luglio 2007 la Cassazione giudicò colpevole di corruzione proprio per la sentenza del 1991 sul lodo: lui solo, però, perché Valente e Paolini non furono mai nemmeno indagati e comunque testimoniarono in aula che avrebbero ripetuto, in piena convinzione, il loro giudizio favorevole alla Fininvest.
Dopo la condanna definitiva di Metta, in base all’articolo 395 del Codice di procedura civile, la Cir aveva 30 giorni di tempo per chiedere alla Corte d’appello di Roma la «revocazione» della sentenza «macchiata» dalla corruzione: in pratica, avrebbe potuto domandarne la rettifica presentando un reclamo allo stesso organo giurisdizionale entro la fine del settembre 2007 (i 30 giorni prestabiliti più 45 di chiusura dei tribunali per ferie).
Ma non andò così. De Benedetti si limitò a presentare una diversa richiesta di risarcimento danni, investendone nel 2004 il Tribunale civile di Milano. Questo anomalo percorso legale venne contestato già nel processo di primo grado, davanti al giudice milanese Raimondo Mesiano: già in quella sede Romano Vaccarella, l’ex giudice costituzionale divenuto legale della Fininvest, aveva segnalato che le pretese della Cir avrebbero dovuto preliminarmente passare attraverso la revocazione (all’epoca ancora possibile). Un’osservazione non ascoltata dalla Cir e disattesa dal giudice: quel primo procedimento si è chiuso il 3 ottobre 2009 con la condanna della Fininvest a risarcire la Cir con 750 milioni di euro.
Che cosa lamenta ora la Fininvest, per bocca di Marina Berlusconi? Che la Corte d’appello di Milano, per motivare la sua nuova sentenza contro la Fininvest e per aggirare le sue contestazioni, ha addirittura fatto riferimento a una pronuncia penale della Cassazione dopo averla alterata in più punti. La sentenza «manipolata» risale al maggio 2007 e tratta di una vicenda romana, parallela a quella che aveva visto Metta nella causa Fininvest-Cir, che poneva un quesito simile: cioè che cosa sia possibile fare contro una sentenza pronunciata da una corte d’appello formata da più giudici, uno dei quali sia stato corrotto.
La Cassazione, nel maggio di quattro anni fa, arriva alla conclusione che la parte vittima di una sentenza frutto della corruzione di un membro del collegio giudicante » può rivalersi per i danni, specificando però che «spetterà al giudice civile, adito (cioè interpellato, ndr) ex art. 395 del Codice di procedura civile, di valutare se la decisione sia comunque conforme a giustizia nel merito». La Suprema corte, insomma, conferma la tesi dei legali della Fininvest: la revocazione è l’unico grimaldello giuridico per capire se una sentenza viziata da una parziale corruzione sia giusta o meno.
Nella sentenza con cui la Corte d’appello di Milano tre mesi fa ha dato torto alla Fininvest, però, la pronuncia della Cassazione viene citata solo per proporne il significato opposto. In due casi il riferimento alla «revocazione» viene cancellato con tre punti di sospensione. E la frase viene così trasformata: «Spetterà al giudice civile… di valutare se la decisione sia comunque conforme a giustizia». A leggerla così, pare che debba essere un qualsiasi giudice civile a occuparsi della rettifica e del risarcimento.
I giudici milanesi d’appello aggiungono così una valutazione cruciale: «Si può dunque affermare che la sentenza della Corte d’appello di Roma è “tamquam non esset” (come se non esistesse, ndr): già per la sola presenza nel collegio del giudice corrotto, a prescindere dal merito della decisione e dal convincimento degli altri componenti del collegio». Più in là, scrivono: «Rimossa sul piano logico-giuridico la sentenza Metta, occorre chiedersi quale sarebbe stata la sentenza che giudici terzi avrebbero emesso nel caso di specie».
Il risultato, però, è chiaramente contrario a quanto dice la Cassazione. Che in un’altra parte della sua sentenza del 2007 specifica, a scanso di equivoci: «La pronuncia viziata della Corte d’appello di Roma resta soggetta, sotto il profilo meramente civile, al rimedio straordinario della revocazione». E soltanto a quello, in quanto è «l’unico mezzo di impugnazione idoneo a rimuovere gli effetti del giudicato».
Insomma, secondo la Fininvest che cosa hanno fatto i giudici della Corte d’appello di Milano? Sostituendosi illegittimamente (e tardivamente) al giudice della revocazione, cioè alla Corte d’appello di Roma, hanno prima spazzato via la sentenza del 1991 e poi l’hanno riscritta. Hanno quindi condotto un’operazione non consentita,
perché il Codice prevede un solo rimedio, la revocazione, e un solo giudice competente, cioè quello che ha emesso la sentenza contestata. È stato grazie a questa forzatura che, in secondo grado, il Tribunale di Milano ha appeso il chiodo per fissare il risarcimento di 560 milioni a favore della Cir.
In parole semplici, un bel ribaltamento della frittata. Come finirà adesso la faccenda? Interpellato da Panorama, un giurista come Giuseppe Di Federico, professore emerito di ordinamento giudiziario all’Università di Bologna e dal 2002 al 2006 membro del Consiglio superiore della magistratura, esprime un giudizio severo: «A leggere le carte» dice «appare evidente che la sentenza della Cassazione sia stata trascritta in modo anomalo dai giudici d’appello milanesi, arrivati a indicare il contrario di quanto vi era affermato. Ora si tratta di vedere se nei loro confronti la procura generale della Cassazione ipotizzerà una violazione del dovere di diligenza o un comportamento doloso. Certo, in questo secondo caso si tratterebbe di malafede, assai difficile da provare…».
Seguire il «processo», comunque, non sarà facile. Di Federico ricorda che i procedimenti disciplinari sono regolati dalla legge 109 del 2006, varata dal guardasigilli Clemente Mastella: «La norma è molto chiusa. Prevede solo che eventuali archiviazioni debbano essere comunicate al ministro della Giustizia, il quale può opporsi e chiedere comunque il giudizio». Quindi nessuna pubblicità. «No» conclude Di Federico «a meno che i legali Fininvest non chiedano al procuratore generale Vitaliano Esposito di partecipare alle sedute della commissione disciplinare».
- Lunedì 17 Ottobre 2011
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Commenti
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Il 21 Ottobre 2011 alle 11:23 Un panorama inquietante (prima parte) « Bue punto zero ha scritto:
[...] giudice corrotto? Più di una deviazione dolosa della regolare attività forense? Peccato che in quell’articolo l’attenzione sia posta su un altro aspetto, molto più tecnico: se cioè la sentenza viziata da [...]
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