La storia di Eluana: da 16 anni in coma, tra sentenze e battaglie

La sentenza di oggi sembra avviare a conclusione la vicenda di Eluana Englaro, da 16 anni ricoverata in stato vegetativo permanente.
Queste le tappe.
Il 18 gennaio 1992, Eluana Englaro, una ragazza di 20 anni, ha un incidente stradale. Da allora è ricoverata a Lecco, in stato vegetativo permanente, senza alcuna speranza di riprendere coscienza, alimentata da un sondino nasogastrico. Una situazione che si differenzia dal coma profondo per il fatto che il paziente respira autonomamente pur senza coscienza, a causa della corteccia cerebrale necrotizzata.
Quando appare evidente che la situazione della figlia è senza speranza, il padre della ragazza, Beppino, che dal 1997 è diventato tutore di Eluana, comincia la sua lotta per essere autorizzato a rifiutare l’alimentazione artificiale della figlia, che serve solo a prolungare la sua agonia. Visti inutili i primi ricorsi alla magistratura, nel 2000, il padre rivolge un appello al presidente Ciampi.
La prima sentenza è del tribunale di Lecco che nel 1999 respinge la richiesta di sospendere l’alimentazione. Lo stesso anno la Corte d’appello di Milano respinge il ricorso del padre di Eluana. Nel 2003 la richiesta viene ripresentata e di nuovo, prima il tribunale di lecco e poi la Corte d’appello di Milano lo respingono. Stessa cosa nel 2006. Il trattamento medico, dice la sentenza, non può essere interrotto perchè non rappresenta un accanimento terapeutico. Ad aprile del 2005 anche la Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso del padre. Secondo la Cassazione, il papà di Eluana, che svolge funzioni di tutore della propria figlia, non ha formalmente e giuridicamente i requisiti necessari per chiedere il distacco del sondino che alimenta la figlia. Il 16 ottobre 2007 una nuova sentenza della Cassazione rinvia la decisione alla Corte d’appello di Milano. Per la Suprema corte, il giudice può, su istanza del tutore, autorizzare l’interruzione in presenza di due circostanze concorrenti: la condizione di stato vegetativo del paziente apprezzata clinicamente come irreversibile e l’accertamento, sulla base di elementi tratti dal vissuto del paziente, che questi, se cosciente, non avrebbe prestato il suo consenso alla continuazione del trattamento.
La sentenza provoca le proteste dell’Osservatore romano. Il 25 giugno il caso di Eluana torna all’esame della Corte d’appello di Milano. Alla vigilia della prima udienza, la Consulta di Bioetica chiede di rispettare la volontà espressa dalla ragazza.

Commenti

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Il 8 Ottobre 2008 alle 18:37 Eluana, la Corte d’Appello di Milano decide di non procedere » Panorama.it - Italia ha scritto:

[...] “Non luogo a provvedere”. Con questa decisione la Corte d’Appello di Milano ha congelato la richiesta di sospendere l’esecutività della sentenza con cui nel luglio scorso la stessa corte d’Appello autorizzava il signor Beppino Englaro ad interrompere alimentazione e idratazione di Eluana, la figlia in coma vegetativo irreversibile da sedici anni dopo un incidente stradale avvenuto il 18 gennaio del 1992. [...]

Il 9 Ottobre 2008 alle 2:41 SuccedeOggi » Blog Archive » Eluana, la Corte d’Appello di Milano decide di non procedere ha scritto:

[...] “Non luogo a provvedere”. Con questa decisione la Corte d’Appello di Milano ha congelato la richiesta di sospendere l’esecutività della sentenza con cui nel luglio scorso la stessa corte d’Appello autorizzava il signor Beppino Englaro ad interrompere alimentazione e idratazione di Eluana, la figlia in coma vegetativo irreversibile da sedici anni dopo un incidente stradale avvenuto il 18 gennaio del 1992. [...]

Il 11 Ottobre 2008 alle 19:34 Eluana in fin di vita: è in condizioni gravissime » Panorama.it - Italia ha scritto:

[...] LEGGI ANCHE: Sedici anni tra sentenze e battaglie [...]

Il 24 Ottobre 2008 alle 15:54 Comitato di Bioetica: il paziente cosciente ha il diritto di rifiutare le cure » Panorama.it - Hitech e Scienza ha scritto:

[...] (ANSA) Il paziente consapevole e cosciente ha diritto di rifiutare i trattamenti sanitari, anche quando si tratta di cure salvavita. E’ il principio affermato nel documento “Rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario nella relazione paziente-medico”, approvato oggi dal Comitato Nazionale di Bioetica. Il documento è passato a larga maggioranza e con la sola astensione di tre membri. Nel parere si afferma dunque il principio, “prevalentemente condiviso” dai membri del comitato, del diritto al rifiuto delle cure per il soggetto “capace di intendere e di volere”. E’ però anche previsto il diritto del medico ad astenersi, ma va comunque “garantita la realizzazione della richieste del paziente all’interruzione delle cure”. Nel documento, il Comitato affronta dunque la questione del rifiuto (richiesta di non inizio) e della rinuncia (richiesta di sospensione) di trattamenti sanitari salvavita da parte del “paziente cosciente e capace di intendere e di volere, adeguatamente informato sulle terapie e in grado di manifestare in modo attuale la propria volontà”. Il documento non riguarda dunque casi come quello di Eluana Englaro: infatti, precisa lo stesso Cnb, “non si è, di contro, tenuto conto di situazioni che possono riguardare pazienti incapaci di esprimere una scelta consapevole e giuridicamente rilevante (minori, malati di mente, pazienti in stato vegetativo persistente)”. Nel caso del paziente che esprime invece “consapevolmente la rinuncia alle cure che richiede un comportamento attivo da parte del medico - rileva il Comitato - va riconosciuto il diritto a quest’ultimo di astensione da comportamenti ritenuti contrari alle proprie concezioni etiche e professionali”. Si accetta dunque il principio dell’obiezione di coscienza da parte del medico, anche se “il paziente - si precisa nel documento - ha in ogni caso il diritto ad ottenere altrimenti la realizzazione della propria richiesta all’interruzione delle cure, anche in considerazione dell’eventuale e possibile astensione del medico e dell’equipe medica”. Alcuni membri del Cnb non si sono interamente ritrovati nelle posizioni esposte e si sono pertanto riservati di “evidenziare le loro ragioni di dissenso in apposite postille” che verranno successivamente pubblicate con lo stesso documento. [...]

Il 25 Ottobre 2008 alle 2:32 SuccedeOggi » Comitato di Bioetica: il paziente cosciente ha il diritto di rifiutare le cure ha scritto:

[...] (ANSA) Il paziente consapevole e cosciente ha diritto di rifiutare i trattamenti sanitari, anche quando si tratta di cure salvavita. E’ il principio affermato nel documento “Rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario nella relazione paziente-medico”, approvato oggi dal Comitato Nazionale di Bioetica. Il documento è passato a larga maggioranza e con la sola astensione di tre membri. Nel parere si afferma dunque il principio, “prevalentemente condiviso” dai membri del comitato, del diritto al rifiuto delle cure per il soggetto “capace di intendere e di volere”. E’ però anche previsto il diritto del medico ad astenersi, ma va comunque “garantita la realizzazione della richieste del paziente all’interruzione delle cure”. Nel documento, il Comitato affronta dunque la questione del rifiuto (richiesta di non inizio) e della rinuncia (richiesta di sospensione) di trattamenti sanitari salvavita da parte del “paziente cosciente e capace di intendere e di volere, adeguatamente informato sulle terapie e in grado di manifestare in modo attuale la propria volontà”. Il documento non riguarda dunque casi come quello di Eluana Englaro: infatti, precisa lo stesso Cnb, “non si è, di contro, tenuto conto di situazioni che possono riguardare pazienti incapaci di esprimere una scelta consapevole e giuridicamente rilevante (minori, malati di mente, pazienti in stato vegetativo persistente)”. Nel caso del paziente che esprime invece “consapevolmente la rinuncia alle cure che richiede un comportamento attivo da parte del medico - rileva il Comitato - va riconosciuto il diritto a quest’ultimo di astensione da comportamenti ritenuti contrari alle proprie concezioni etiche e professionali”. Si accetta dunque il principio dell’obiezione di coscienza da parte del medico, anche se “il paziente - si precisa nel documento - ha in ogni caso il diritto ad ottenere altrimenti la realizzazione della propria richiesta all’interruzione delle cure, anche in considerazione dell’eventuale e possibile astensione del medico e dell’equipe medica”. Alcuni membri del Cnb non si sono interamente ritrovati nelle posizioni esposte e si sono pertanto riservati di “evidenziare le loro ragioni di dissenso in apposite postille” che verranno successivamente pubblicate con lo stesso documento. [...]

Il 22 Gennaio 2009 alle 16:33 Eluana, Poletto invita i medici all’obiezione. Bresso: “No agli ayatollah” » Panorama.it - Italia ha scritto:

[...] Potrebbe essere arrivata la svolta la vicenda di Eluana Englaro, la donna che da diciassette anni vive in stato vegetativo. La clinica pubblica “Quiete” di Udine si è detta disposta ad accogliere la ragazza. Ad affermarlo, la presidente della struttura Ines Domenicali: “Il sindaco di Udine è stato contattato nei giorni scorsi dalla famiglia Englaro” ha detto Domenicali “che a sua volta ci ha interpellato per conoscere la nostra disponibilità al ricovero. Al momento” ha aggiunto “stiamo verificando questa ipotesi”. [...]

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