“Non è né poco urgente né molto urgente, è solo giusto”. Il ministro della Giustizia Angelino Alfano difende lo “scudo”, il lodo che porta il suo nome e serve a garantire l’immunità dai processi per le prime quattro cariche dello stato.
Lo fa nell’aula di Palazzo Madama, tra gli applausi (addirittura una standing ovation finale) dei senatori Pdl e i fischi dell’opposizione. Il lodo, secondo Alfano, “tiene conto dei rilievi della Corte Costituzionale” ed è “un testo sobrio e ben calibrato rispetto ai principi e ai valori costituzionali” e “non è in conflitto con l’articolo 3 della Costituzione” perché, dice “si tratta di un disegno che stabilisce la sospensione del procedimento penale e questo è possibile farlo con una legge ordinaria. I processi sono sospesi e la legge introduce un limite preciso ed ineliminabile: la fine della legislatura”. Il ddl contenente il procedimento sarà esaminato al Senato oggi (in serata, con diretta televisiva, è previsto il voto) e a meno di sorprese dovrebbe ottenere il via libera.
Il ministro della Giustizia ha poi annunciato la riforma del sistema giudiziario per l’autunno: ”Intendiamo procedere alla riforma della giustizia civile e del processo penale visti i tempi irragionevoli della durata dei processi e visto che il conto lo paga il cittadino”. Secondo Alfano, ”oggi la linea di confine tra riformisti e conservatori è segnata dalla giustizia” e ”i settori ragionevoli dell’opposizione non dovrebbero seguire i giustizialisti”.
Parole che non hanno convinto però i senatori dell’opposizione, che voteranno contro il lodo: ”Voi pensate di votare questo provvedimento come se fosse una garanzia e invece” ha detto il senatore del Pd, ed ex procuratore di Milano, Gerardo D’Ambrosio “è soltanto un privilegio, contrario al dettato costituzionale. E io non potrò mai votare a favore di un privilegio”.
Costituito da un breve testo, un articolo in otto commi, già varato a Montecitorio, prevede che dalla sua entrata in vigore si sospendano tutti i processi penali in corso, in ogni fase o grado, per capo dello Stato, presidenti di Camera e Senato e presidente del Consiglio.
Ecco una sintesi del contenuto del provvedimento:
Sospensione dei processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato (articolo 1, comma 1). Sospensione dei processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato. La sospensione opera per il Presidente della Repubblica, per il Presidente del Senato, per il Presidente della Camera, per il Presidente del Consiglio dei ministri. La sospensione opera dalla data di assunzione della carica o della funzione e si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l’assunzione della carica.
Rinuncia alla sospensione (comma 2). L’imputato o il suo difensore munito di procura può rinunciare alla sospensione infogni momento.
Assunzione delle prove non rinviabili (comma 3). Nonostante la sospensione del processo il giudice potrà procedere, se ne ricorrono i presupposti, all’assunzione delle prove non rinviabili. Secondo la relazione illustrativa del provvedimento si tratta di una valvola di sicurezza che salvaguardia il diritto alla prova e impedisce che la sospensione operi in modo generale e indifferenziato sul processo.
Prescrizione (comma 4). Alla sospensione del processo è collegata la contestuale sospensione dei termini di prescrizione.
Durata della sospensione (comma 5). La sospensione opera per l’intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile (su questo punto però si pone una eccezione, nel caso di una nuova nomina nel corso della stessa legislatura. Secondo la relazione illustrativa al provvedimento questo regime speciale sarebbe imposto dalla diversa durata delle 4 cariche interessate dal provvedimento.
Trasferimento dell’azione in sede civile (comma 6). In caso di sospensione possibilità per la parte civile di trasferire l’azione in sede civile.
Disposizione trantiroria (comma 7). Sospensione estesa anche ai processi penali già in corso, in ogni fase e grado, all’entrata in vigore del provvedimento.
Entrata in vigore (comma 8). Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
- Martedì 22 Luglio 2008
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