- Tags: alterco, Cassazione, frase, lavoratore, licenziamento
- Un commento
Non è una frase da punire. Tanto meno vale come causa di licenziamento.
Il lavoratore rimproverato dal capo può reagire con un “Chi c… credi di essere” senza che venga lasciato a casa. Parola della Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale l’espressione va inquadrata come semplice “reazione emotiva ed istintiva del lavoratore ai rimproveri ricevuti”, escludendone quindi “l’ascrivibilità ad un’ipotesi di vera e propria insubordinazione”.
In questo modo la sezione lavoro (sentenza 6569) ha respinto il ricorso di un’azienda napoletana, l’Alma Mater che si era opposta alla reintegrazione di un proprio dipendente, un ausiliario addetto al servizio stoviglie, che rimproverato dall’amministratore della società per il lavoro che stava svolgendo, di tutta risposta gli aveva detto “Chi c… ti credi di essere, se sei un uomo esci fuori, non ti faccio campare più tranquillo”. Una risposta che, insieme ad altre inottemperanze contestate dall’azienda, era costata al lavoratore S. M. il licenziamento intimato il 18 giugno del 2002.
L’ausiliario addetto al servizio stoviglie era stato poi reintegrato dal giudice del lavoro di Napoli e dalla Corte d’Appello del capoluogo campano nel maggio 2005. Contro la riassunzione del dipendente che aveva osato rispondere al capo F. C., l’azienda ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo, tra l’altro, l’insubordinazione del lavoratore nei confronti del dirigente.
Piazza Cavour ha respinto il reclamo dell’azienda e ha sottolineato che “la Corte territoriale con apprezzamento incensurabile ha ritenuto che le espressioni irriguardose ma non minacciose rivolte da S. M. all’amministratore andavano valutate nel complessivo contesto in cui erano state pronunciate, caratterizzate da un alterco intervenuto fra i due e ritenendole, con plausibile valutazione, effetto di una reazione emotiva ed istintiva del lavoratore ai rimproveri ricevuti, escludendone l’ascrivibilità ad un’ipotesi di vera e propria insubordinazione e, comunque, la particolare gravità contrattualmente richiesta per potersi fare applicazione della sanzione espulsiva”.
Ora il caso dovrà essere riconsiderato nuovamente dalla Corte d’Appello di Napoli che ovviamente non potrà licenziare il dipendente per quell’espressione se pur “irriguardosa”, frutto di una reazione “emotiva ed istintiva ai rimproveri” ricevuti dal capo.
- Giovedì 19 Marzo 2009
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Commenti
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Il 27 Marzo 2009 alle 18:01 La Cassazione: le volgarità ai sottoposti costituiscono reato » Panorama.it - Italia ha scritto:
[...] Superiori sotto scacco. A causa di due sentenze della Cassazione. La prima, di una settimana fa, stabiliva che durante un alterco, qualora il subalterno si fosse rivolto al capo con una frase del tipo: “Chi c… credi di essere”, non sarebbe stato da punire, tanto meno con il licenziamento. L’ultima, in ordine di tempo è di giovedì 26 e certifica che il turpiloquio è offensivo solo se lo adopera il capo quando si rivolge ai “sottoposti”. In pratica un linguaggio volgare, che tra due persone di “pari grado” (sociale o gerarchico) può essere considerato soltanto indice di cattiva educazione, diventa offensivo se adoperato dal capo o comunque da un superiore nei confronti di dipendenti o subordinati. La sentenza 12997 della Cassazione ha confermato la pena di sei mesi e 20 giorni di reclusione (coperti dall’indulto) inflitta a un tenente colonnello dell’Aeronautica dalla Corte d’appello militare di Napoli nell’aprile 2008. Senza successo, V. O. ha sostenuto che gli epiteti che rivolgeva agli avieri della sua caserma non erano offensivi, perche’ evocavano, appunto, “il costume di un linguaggio da caserma”. Ma la Cassazione, come già stabilito dai giudici di merito, ha rilevato che un comportamento simile è “incompatibile con le regole di disciplina”. Secondo i magistrati di Piazza Cavour, “la posizione di supremazia gerarchica del tenente colonnello rispetto agli avieri gli impedisce di considerare prive di contenuto lesivo le espressioni da lui usate”. In proposito, la Cassazione osserva che “si può ammettere che nel linguaggio comune e tra pari molte delle espressioni volgari usate hanno perso la loro connotazione offensiva, denotando soltanto l’impoverimento del linguaggio e dell’educazione, invece le stesse espressioni rivolte ad un sottoposto tornano ad assumere pienamente il loro specifico significato spregiativo e lesivo, penalmente rilevante”. Così il ricorso dell’ufficiale è stato dichiarato inammissibile. Da qui la decisione di confermare la condanna per ingiurie a 6 mesi e 20 giorni, ma con il beneficio della pena condonata e il versamento di mille euro alla Cassa delle ammende. Insomma, il linguaggio da caserma può essere adoperato solo “rispettando” i gradi sulla divisa. [...]
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