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	<title>Italia &#187; Le dritte di Altroconsumo: i vizi della garanzia</title>
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	<description>Canale Italia di Panorama.it</description>
	<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 18:29:09 +0000</pubDate>
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		<title>Le dritte di Altroconsumo: i vizi della garanzia</title>
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		<pubDate>Mon, 25 May 2009 17:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beba.minna</dc:creator>
		
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		<description><![CDATA[Molte clausole scorrette presenti nei contratti scoraggiano il ricorso alla garanzia. Non fatevi intimorire, i negozianti sono sempre tenuti a fornire, a loro spese, una copertura di due anni. A parte qualche eccezione. <strong>LEGGI ANCHE:</strong> <a href="http://blog.panorama.it/italia/index.php?tag=altroconsumo">Le altre dritte di Altroconsumo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gallery.panorama.it/gallery/tv_2/114909_schermi_tv.html" title="Schermi tv"> <!--m--> <img src="http://media.panorama.it/media/foto/2008/06/16/48563c931b64f_zoom.jpg" alt="Schermi tv" border="0" width="500" /> </a><br />
Tutti sanno che esiste, ma sulla garanzia valida quando si acquista un nuovo prodotto c&#8217;è molta confusione. E proprio su questo fanno leva negozianti e produttori per sottrarsi al loro dovere. Dovere che si traduce in poche semplici garanzie per l&#8217;acquirente: se l&#8217;acquisto è difettoso, si ha diritto alla riparazione, alla sostituzione ed eventualmente a uno sconto o, nei casi estremi, alla risoluzione del contratto (il prodotto viene restituito e si hanno indietro i soldi). È importante sapere come far valere la garanzia, a quale delle due, quella del negoziante o quella del produttore, appellarsi e come evitare i trabocchetti. O meglio i falsi vincoli imposti al cliente.<br />
Per legge, chi è tenuto a <a href="http://europa.eu/scadplus/leg/it/lvb/l32022.htm">fornire la garanzia legale</a> è il venditore, non più il produttore. In pratica, avete il diritto di trattare il problema con il negoziante, che poi potrà a sua volta rivalersi sul produttore. La garanzia che si applica ai beni di consumo (lavatrici, telefoni…) deve essere prestata da chiunque consegni il bene. Quindi non solo il venditore, ma anche chi per esempio presta l&#8217;opera (un artigiano che fabbrica le finestre) o chi fa una permuta (è il caso di oggetti da collezione scambiati). Sono coperti dalla garanzia anche il montaggio e l&#8217;installazione di un prodotto, anche nel caso del fai-da-te (è il caso dei mobili Ikea). I beni venduti non solo devono funzionare, ma devono anche essere &#8220;conformi&#8221;, ovvero devono garantire tutte le qualità e le caratteristiche promesse dal venditore o indicate dall&#8217;etichetta o nello spot pubblicitario.<br />
C&#8217;è poi la <a href="http://europa.eu/scadplus/leg/it/lvb/l32022.htm">garanzia commerciale</a>, offerta volontariamente dal produttore e descritta nel tagliando che accompagna il libretto di istruzioni. In genere garantisce soltanto alcune parti dell&#8217;oggetto. Ad esempio la copertura prevista per un&#8217;automobile spesso esclude la carrozzeria, quella degli elettrodomestici non copre le manopole, e così via. Da quando esiste la garanzia legale, i casi in cui conviene invocare quella commerciale sono pochi. Per esempio è interessante se il produttore offre una garanzia di durata superiore ai due anni, quindi superiore alla copertura della garanzia legale,  oppure quando sono forniti servizi accessori.<br />
Nella pratica, però, l&#8217;applicazione della garanzia può rivelarsi difficile. Non sono rari i tentativi di eludere la legge, per esempio inserendo <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Clausola_vessatoria">clausole scorrette</a> nei contratti in modo da scoraggiare la richiesta di garanzia. Una delle furbizie che i venditori utilizzano di più è tentare di accollare al cliente le spese di spedizione in laboratorio per la riparazione. Alcuni centri specializzati, invece, sostengono che se la riparazione non rientra negli interventi previsti in garanzia, il cliente dovrà pagarla. Il caso è molto improbabile. La garanzia copre la stragrande maggioranza dei casi di non conformità del prodotto, ed è molto difficile che una richiesta di riparazione non sia compresa. Dalla garanzia sono esclusi soltanto i guasti provocati dal cliente o gli interventi richiesti dopo la scadenza della copertura. Ci sono anche negozianti che negano la garanzia di conformità per i beni difettati all&#8217;origine, cioè per quei prodotti che non hanno mai funzionato. Si tratta, soprattutto di venditori online, che dopo aver spedito la merce al cliente non si sentono responsabili del prodotto. Secondo loro è colpa del produttore, mentre la responsabilità per la garanzia legale è sempre del venditore.<br />
Un altro espediente è rilasciare un buono acquisto da usare entro pochi mesi, invece di rimborsare in contanti al cliente l&#8217;importo pagato per un prodotto che non può essere riparato. Mentre il cliente ha diritto di riavere i propri soldi e di spenderli dove e come crede, senza limiti di tempo.<br />
Se il venditore si comporta in modo scorretto il cliente può chiedere un risarcimento, ma deve essere in grado di provare il danno. Questo diritto del cliente a volte è escluso dai contratti, o limitato al solo valore del bene. Un esempio? &#8220;Nessun danno può essere richiesto al Venditore per eventuali ritardi nell&#8217;effettuazione di riparazioni o sostituzioni&#8221;. Oppure: &#8220;Non si potranno effettuare azioni di rivalsa in caso di presunti ritardi nell&#8217;esecuzione delle riparazioni&#8221;. Se non ottenete ragione c&#8217;è l&#8217;ufficio legale di <a href="www.altroconsumo.it">Altroconsumo</a> pronto ad assistervi: potete chiamare il numero verde 800088265, attivo dal lunedì al venerdì dalle 09 alle 13.</p>
<p><strong>LEGGI ANCHE:</strong> <a href="http://blog.panorama.it/italia/index.php?tag=altroconsumo">Le altre dritte di Altroconsumo</a></p>
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