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Cassazione

di Laura Barsottini
Lontani, e non solo cronologicamente, i tempi in cui un illustre filosofo, Arthur Schopenhauer, si permetteva di dedicare addirittura un intero trattatelo all’“Arte di insultare”. Certo, lo studioso tedesco morto nel 1861 era dai più riconosciuto come un terribile misantropo, ma da un po’ di tempo appellare con parole di dubbio gusto il prossimo è diventata questione da Corte di Cassazione, che condanna (o assolve) i casi di insolenza che vengono sottoposti. Come nella recente sentenza in cui ha ritenuto colpevole un piemontese che, durante una lite, insultò il vicino di casa chiamandolo “terrone di m…”. Ma non è l’unico episodio. Ecco un breve (e sicuramente incompleto) elenco delle sentenze più curiose in fatto di offese. Continua
- biker
- Mercoledì 23 Novembre 2011


Una foto di archivio del 18 Settembre 2003 di un custode che appende una croce all'interno di un'aula di una scuola (Ansa)
Esporre il crocifisso nei luoghi pubblici è in contrasto con i princìpi della laicità dello Stato e, quindi, con la Costituzione? Difficile dare una risposta univoca a questa domanda. Perché di interpretazioni ve ne sono almeno due: quella affermativa della Corte europea per i diritti dell’uomo; e quella negativa della Cassazione. Continua
Superiori sotto scacco. A causa di due sentenze della Cassazione.
La prima, di una settimana fa, stabiliva che durante un alterco, qualora il subalterno si fosse rivolto al capo con una frase del tipo: “Chi c… credi di essere”, non sarebbe stato da punire, tanto meno con il licenziamento.
L’ultima, in ordine di tempo è di giovedì 26 e certifica che il turpiloquio è offensivo solo se lo adopera il capo quando si rivolge ai “sottoposti”. In pratica un linguaggio volgare, che tra due persone di “pari grado” (sociale o gerarchico) può essere considerato soltanto indice di cattiva educazione, diventa offensivo se adoperato dal capo o comunque da un superiore nei confronti di dipendenti o subordinati.
La sentenza 12997 della Cassazione ha confermato la pena di sei mesi e 20 giorni di reclusione (coperti dall’indulto) inflitta a un tenente colonnello dell’Aeronautica dalla Corte d’appello militare di Napoli nell’aprile 2008. Senza successo, V. O. ha sostenuto che gli epiteti che rivolgeva agli avieri della sua caserma non erano offensivi, perche’ evocavano, appunto, “il costume di un linguaggio da caserma”. Ma la Cassazione, come già stabilito dai giudici di merito, ha rilevato che un comportamento simile è “incompatibile con le regole di disciplina”.
Secondo i magistrati di Piazza Cavour, “la posizione di supremazia gerarchica del tenente colonnello rispetto agli avieri gli impedisce di considerare prive di contenuto lesivo le espressioni da lui usate”. In proposito, la Cassazione osserva che “si può ammettere che nel linguaggio comune e tra pari molte delle espressioni volgari usate hanno perso la loro connotazione offensiva, denotando soltanto l’impoverimento del linguaggio e dell’educazione, invece le stesse espressioni rivolte ad un sottoposto tornano ad assumere pienamente il loro specifico significato spregiativo e lesivo, penalmente rilevante”.
Così il ricorso dell’ufficiale è stato dichiarato inammissibile. Da qui la decisione di confermare la condanna per ingiurie a 6 mesi e 20 giorni, ma con il beneficio della pena condonata e il versamento di mille euro alla Cassa delle ammende.
Insomma, il linguaggio da caserma può essere adoperato solo “rispettando” i gradi sulla divisa.
Non è una frase da punire. Tanto meno vale come causa di licenziamento.
Il lavoratore rimproverato dal capo può reagire con un “Chi c… credi di essere” senza che venga lasciato a casa. Parola della Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale l’espressione va inquadrata come semplice “reazione emotiva ed istintiva del lavoratore ai rimproveri ricevuti”, escludendone quindi “l’ascrivibilità ad un’ipotesi di vera e propria insubordinazione”.
In questo modo la sezione lavoro (sentenza 6569) ha respinto il ricorso di un’azienda napoletana, l’Alma Mater che si era opposta alla reintegrazione di un proprio dipendente, un ausiliario addetto al servizio stoviglie, che rimproverato dall’amministratore della società per il lavoro che stava svolgendo, di tutta risposta gli aveva detto “Chi c… ti credi di essere, se sei un uomo esci fuori, non ti faccio campare più tranquillo”. Una risposta che, insieme ad altre inottemperanze contestate dall’azienda, era costata al lavoratore S. M. il licenziamento intimato il 18 giugno del 2002.
L’ausiliario addetto al servizio stoviglie era stato poi reintegrato dal giudice del lavoro di Napoli e dalla Corte d’Appello del capoluogo campano nel maggio 2005. Contro la riassunzione del dipendente che aveva osato rispondere al capo F. C., l’azienda ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo, tra l’altro, l’insubordinazione del lavoratore nei confronti del dirigente.
Piazza Cavour ha respinto il reclamo dell’azienda e ha sottolineato che “la Corte territoriale con apprezzamento incensurabile ha ritenuto che le espressioni irriguardose ma non minacciose rivolte da S. M. all’amministratore andavano valutate nel complessivo contesto in cui erano state pronunciate, caratterizzate da un alterco intervenuto fra i due e ritenendole, con plausibile valutazione, effetto di una reazione emotiva ed istintiva del lavoratore ai rimproveri ricevuti, escludendone l’ascrivibilità ad un’ipotesi di vera e propria insubordinazione e, comunque, la particolare gravità contrattualmente richiesta per potersi fare applicazione della sanzione espulsiva”.
Ora il caso dovrà essere riconsiderato nuovamente dalla Corte d’Appello di Napoli che ovviamente non potrà licenziare il dipendente per quell’espressione se pur “irriguardosa”, frutto di una reazione “emotiva ed istintiva ai rimproveri” ricevuti dal capo.

Le postazioni di controllo della velocità attraverso autovelox devono essere “segnalate e ben visibili”. Lo sottolinea la Cassazione nella sentenza n.11131, con la quale è stato confermato il sequestro preventivo, disposto dal gip di Paola e confermato dal tribunale del Riesame di Cosenza, di 7 autovetture e di diversi apparecchi autovelox di proprietà di una società utilizzati per la rilevazione della velocità dei veicoli in transito nei comuni di Fiumefreddo Bruzio, Belmonte Calabro e Longobardi.
Secondo l’accusa, “le apparecchiature in questione erano state ben occultate in autovetture” in molti casi di proprietà del titolare della società, il quale “ricevendo un compenso parametrato su ogni verbale di infrazione per cui era riscossa la relativa sanzione, era interessato ad incrementare le riscossioni”.
La seconda sezione penale della Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del legale rappresentante della società, rilevando che il tribunale del Riesame, nel confermare il sequestro, “sia pervenuto ad affermare la sussistenza del fumus del reato di truffa”.
La Corte di Cassazione ha confermato quanto da sempre sostenuto dal Codacons: gli autovelox vanno correttamente segnalati. “Con la decisione odierna” scrive in
una nota il Codacons, “la Cassazione ha stabilito che gli apparecchi devono essere segnalati agli automobilisti almeno 400 metri prima dal punto della loro collocazione. Altrimenti gli stessi autovelox possono venire sequestrati dall’autorita’ giudiziaria e i titolari della societa’ di rilevamento rischiano l’incriminazione per truffa.
“Si tratta di una sentenza sacrosanta” commenta il Presidente del Codacons Carlo Rienzi “perché limita il malcostume delle amministrazioni comunali di utilizzare tale strumento di controllo della velocità unicamente con lo scopo di fare cassa, e non con la finalità di garantire la sicurezza stradale. Ora”, conclude Rienzi, “i Comuni devono annullare d’ufficio tutte le contravvenzioni elevate da autovelox non segnalati almeno 400 metri prima. In caso contrario, si preannunciano migliaia di ricorsi, tutti accolti, da parte degli automobilisti, che potrebbero mettere in crisi le casse comunali”.

Per i blog e i forum su internet non valgono le regole che tutelano la libertà di stampa. E i giudici possono ordinare la rimozione di qualunque messaggio o intervento che sia “contrario al buon costume”.
Lo ha stabilito oggi la Cassazione, confermando il provvedimento del tribunale del riesame di Catania che aveva ordinato ad un’associazione di consumatori, l’Aduc, di eliminare dal forum del proprio sito messaggi giudicati offensivi. Con la sentenza 10535, i giudici della terza sezione penale della Suprema Corte, hanno precisato che “i nuovi mezzi di comunicazione e manifestazione del pensiero”, come blog e forum on line “non possono rientrare nel concetto di stampa”, ma potrebbero essere invece equiparati ad una bacheca.
Di conseguenza, dal momento che chiunque può lasciare messaggi, non si può impedire all’autorità giudiziaria di esercitare un controllo diretto. Per questa ragione il ricorso dell’Aduc è stato respinto.
La vicenda nasce a marzo dello scorso anno quando il sito dell’Aduc venne sequestrato dalla Procura di Catania per “vilipendio alla religione”. Il gip aveva rifiutato il dissequestro, concesso invece dal tribunale del riesame che aveva però ordinato all’associazione di eliminare per sempre i messaggi “incriminati”. Contro questo provvedimento l’Aduc aveva presentato ricorso in Cassazione ritenendo che la decisione violasse la libertà di espressione e di manifestazione del pensiero. Una tesi respinta però dalla Corte: il pensiero è libero, ma se diventa messaggio non può offendere nessuno.
Nella sentenza si legge che “i forum on-line sono una semplice area di discussione dove qualsiasi utente o gli utenti registrati sono liberi di esprimere il proprio pensiero, ma non per questo il forum resta sottoposto alle regole e agli obblighi cui è soggetta la stampa (come indicare un direttore responsabile per registrare la testata) o può giovarsi delle guarentigie in tema di sequestro che la Costituzione riserva solo alla stampa”.
Infatti, rilevano i giudici di piazza Cavour, “il semplice fatto che i messaggi e gli interventi siano visionabili da chiunque, o almeno da coloro che si siano registrati nel forum, non fa s’ che il forum stesso, assimilabile ad un gruppo di discussione, possa essere qualificato come un prodotto editoriale, o come un giornale on-line, o come una testata giornalistica informatica”. Pertanto, conclude la Cassazione, “i nuovi mezzi di comunicazione del proprio pensiero, quali newsletter, mailing-list, chat, blog, forum, messaggi istantanei e newsgroup, non possono tutti in blocco, solo perchè tali, essere inclusi nel concetto di stampa enunciato nell’articolo 21, comma 3 della Costituzione, prescindendo dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi”.
Come ricostruisce la sentenza di Piazza Cavour, alcune delle frasi incriminate, oltre ad avere offeso la religione cattolica mediante il vilipendio dei suoi fedeli e dei suoi ministri, “avevano travalicato limiti del buon costume alludendo espressamente a pratiche pedofile dei sacerdoti per diffondere il sacro seme del Cattolicesimo”. Inutile il ricorso dell’Aduc che aveva contestato l’illegittimità del sequestro preventivo delle pagine web perchè l’offesa ad una confessione religiosa non è contraria al buon costume. Piazza Cavour ha respinto il ricorso e ha ricordato che “gli interventi dei partecipanti al forum on line non possono rientrare nell’ambito della nozione di stampa”.
Giro di vite della Cassazione sui media on line. Blog e forumf non hanno le stesse tutele della stampa e quindi possono subire sequestro con maggiore facilità. Secondo voi la sentenza è:

Lastra di ghiaccio, buca inaspettata, macchia d’olio? Per i motociclisti caduti su strade accidentate è arrivato il giorno della riscossa. La Cassazione ha ribaltato le decisioni dei giudici di merito che avevano “assolto” il comune di Roma dall’obbligo di risarcire un motociclista che si era fratturato un braccio scivolando su una macchia d’olio. Infatti, se la cattiva manutenzione delle strade provoca incidenti, i danni deve pagarli il Comune. Soprattutto quando l’amministrazione ha diviso in zone il territorio urbano e ha appaltato a diverse imprese i servizi di manutenzione.
Il monito della Suprema corte è rivolto alle amministrazioni soprattutto delle grandi città, dove il problema dello “stato di conservazione” delle strade è più grave e tutela non soltanto i conducenti dei mezzi a due ruote, ma anche agli automobilisti nel caso in cui le condizioni delle strade urbane provochino danni alla vettura o veri e propri incidenti. Nelle motivazioni della sentenza 1691 infatti, i giudici della terza sezione civile precisano che nei confronti delle amministrazioni comunali c’è una “presunzione di responsabilità per il danno causato dalle cose che si hanno in custodia” anche se si tratta di beni, come le strade, “oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini”.
Il caso di cui si è occupata piazza Cavour riguarda una motociclista che nel 1997 era scivolata su una macchia d’olio in via Damiano Chiesa, una strada nella zona della Balduina a Roma. In seguito alla caduta la donna aveva riportato “lesioni guaribili in 40 giorni”. Sia il tribunale sia la Corte d’appello della capitale avevano respinto il suo ricorso contro il comune per il risarcimento. Nel corso del giudizio di secondo grado, in particolare, l’amministrazione all’epoca guidata da Walter Veltroni si era “chiamata fuori” affermando che la rete viaria urbana era divisa in zone, ciascuna delle quali affidata per la manutenzione a diverse imprese. A questo proposito invece, la Corte ha precisato che “la suddivisione in zone comporta per il comune un maggiore grado di sorveglianza e controllo, con conseguente responsabilità per i danni cagionati”.
I giudici hanno infine aggiunto che l’impresa appaltatrice dei servizi di manutenzione “non può rispondere direttamente perché il contratto costituisce soltanto lo strumento tecnico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale proprio dell’ente territoriale”. La Cassazione ha quindi annullato con rinvio la sentenza d’appello, indicando ai giudici che dovranno nuovamente valutare la richiesta di risarcimento, i criteri da seguire.

Sono arrivati in Cassazione due furgoni carichi di… 212 scatoloni. Con dentro le firme dei cittadini che chiedono il referendum per l’abolizione del cosiddetto “Lodo Alfano”, la legge del luglio scorso che sospende i processi in corso nei confronti delle quattro più alte cariche dello Stato.
A trasportarle, appunto, due furgoni tappezzati dai manifesti di Antonio Di Pietro. Due furgoni e una strana alleanza: quella tra l’Idv dell’ex pm e il Prc dPrci Paolo Ferrero.
I documenti, a quanto si è appreso da fonti dell’Italia dei valori, “sono almeno 850 mila, quindi dallo scrutinio della Cassazione non ci aspettiamo alcuna obbiezione sul raggiungimento del quorum delle 500 mila necessarie per andare alle urne”.
Il grosso delle firme è stato raccolto dal partito di Antonio Di Piero. Circa sessantamila, invece, sarebbero state raccolte dal Prc di Paolo Ferrero. Un contributo alla raccolta, molto modesto e non quantificato, è stato dato anche dalla sinistra democratica di Claudio Fava.
“Le firme che abbiamo raccolto contro il lodo Alfano non sono solo un fatto tecnico, ma un fatto politico importante, perché ci sono milioni di cittadini che dicono ‘no’ al governo che si fa le leggi per non farsi processare, e ’sì’ a una giustizia sociale uguale per tutti. Per questa ragione, noi dell’Idv, con il deposito di queste firme, apriamo l’anno 2009 con l’intenzione di fare opposizione chiara nel linguaggio e determinata nell’azione a questo governo Berlusconi che toglie ai poveri per dare ai ricchi”, ha scritto sul suo blog il leader dell’Italia dei Valori, Antonio Di Pietro. “Pensiamo” annuncia in conclusione Di Pietro “che il tempo tecnico per il referendum sia per la primavera del 2010, ma da adesso al 2010 altri referendum saranno nel organizzati dall’Italia dei Valori, fra questi sicuramente l’abolizione dei finanziamenti ai partiti”.
Al deposito delle firme erano presenti, oltre ad Antonio Di Pietro anche numerosi parlamentari e senatori dell’Idv tra i quali Massimo Donadi, Elio Lannuti, Felice Belisario e Stefano Pedica. Per Rifondazione era presente il segretario Paolo Ferrero (insieme a Giovanni Russo Spena). Che commentando la consegna al Palazzo di Giustizia di Roma delle firme a sostegno del referendum ha detto: “la ritirata è finita”. “In questi mesi gli italiani sono scesi in piazza per la giustizia sociale” ha aggiunto Ferrero intrattenendosi con i giornalisti all’esterno della Cassazione “e con queste firme si potrà dire la propria anche sulla giustizia e le riforme istituzionali”.
Ma l’iniziativa delle firme non convincere gli (ex) alleati del Pd: “L’intento di eliminare una legge incostituzionale è giusto, lo strumento è sbagliato”, commenta il senatore e costituzionalista del Pd Stefano Ceccanti, perché “C’è già una causa pendente di fronte alla Corte Costituzionale. Quindi sembra precipitosa la strada del ricorso alla raccolta delle firme”.
Il VIDEO servizio: