
Manifestazione di protesta dopo uno stupro (Credits: Roberto Monaldo / LaPresse)

La sentenza già fa discutere, anche perché riguarda uno dei reati più odiosi. La Corte di Cassazione ha stabilito che nei procedimenti per violenza sessuale di gruppo il giudice non è più obbligato a disporre o a mantenere la custodia in carcere dell’indagato, come stabilito da un decreto dell’ex ministro dell’Interno, Roberto Maroni, approvato dal Parlamento nel 2009 sulla scia dell’indignazione popolare per lo stupro di una donna a Roma. Ma può applicare misure cautelari alternative. Come la detenzione agli arresti domiciliari.
Per arrivare a questa decisione, la Cassazione ha dato un’interprestazione estensiva a una sentenza della Corte costituzionale pronunciata nel 2010. Continua
“Nei secoli fedele”. Il motto dei carabinieri è una promessa di fedeltà , assoluta, alla Patria e all’Arma. E nei confronti della moglie (o del marito)? Fatti privati, si dirà .
E invece… Una sentenza della Cassazione diffusa oggi potrebbe dare un valido motivo di preoccupazione agli adulteri in divisa: il motivo? Chi ha un’amante “arreca disdoro” (tradotto: “disonore”, “vergogna”) alla Benemerita e un suo superiore può legittimamente chiedergli di troncare la relazione. La suprema Corte ha infatti confermato con la sentenza 24414 della Prima Sezione Penale la condanna a 4 mesi di reclusione militare inflitta dalla Corte d’appello di Napoli a un appuntato dei carabinieri ritenuto responsabile di insubordinazione, minaccia e ingiuria contro un luogotenente, comandante della stazione in cui prestava servizio.
Questi i fatti: l’ufficiale aveva rimproverato l’appuntato per la relazione extraconiugale che intratteneva con una donna del posto, anch’essa sposata: “Ora basta, devi smetterla di vederla”. Che il paese sia piccolo o grande, la gente mormora. Al rimprovero l’adultero aveva reagito chiamando “bugiardo, infame e ladro” il suo superiore e minacciando di tirargli addosso la scrivania. Da lì l’azione legale. Il giudice di Primo grado ha assolto l’imputato sostenendo che l’ingiuria e la minaccia dell’appuntato erano da ricondurre ”a un contesto di relazioni private e personali, estranee al servizio”. In pratica, per il Tribunale, il fatto che il carabiniere avesse un’amante non doveva interessare il suo capo. Sul ricorso del Pm, invece, la Corte d’appello aveva ribaltato il verdetto giudicando opportuno ”il richiamo del superiore all’osservanza, da parte dell’appuntato, della fondamentale norma che prescrive al militare di tenere ‘in ogni circostanza, condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle forze armate’, prescritta dall’articolo 545 del Regolamento di disciplina militare”.
Insomma, niente corna con addosso la divisa. O almeno, si usi discrezione. La Cassazione ha infatti confermato la sentenza, ribadendo che il rapporto extraconiugale “è ovviamente un fatto privato”, ma lo stesso non si può dire del richiamo del superiore, che quindi “è legittimo”, né della “illecita reazione dell’imputato”.
Il VIDEO servizio:
Non tutti i tradimenti sono uguali: merita infatti di perdere tutti i beni e le proprietà che il marito le ha cointestato la moglie che tradisce il coniuge portando l’amante nella casa coniugale consumandovi carnalmente il suo “flirt”.
L’avvertimento viene dalla Cassazione che ha confermato la “revocazione per ingratitudine” della cointestazione di tutti i beni che il marito aveva donato, in comproprietà alla moglie che lo tradiva in casa con un giovanissimo amante.
Con la sentenza 14093 della II Sezione Civile i giudici della Suprema Corte hanno respinto il ricorso con il quale la moglie infedele chiedeva la nullità del verdetto della Corte d’appello di Messina che nel marzo 2005 (dopo una causa iniziata nel 1975) le aveva revocato la comproprietà dei beni che il marito le aveva intestato. Per i giudici d’appello la donna aveva commesso una “ingiuria grave che ledeva gravemente il patrimonio morale” del marito e pertanto, legittimamente l’uomo doveva tornare nel pieno possesso dei beni che aveva voluto condividere con la moglie.
In primo grado, il Tribunale di Messina aveva dato ragione alla donna. Ma le cose sono poi cambiate: la seconda sezione civile della Suprema corte ha ammonito, non lasciando nulla nella penna, questo tipo di comportamenti. “L’ingiuria grave richiesta dall’articolo 801 quale presupposto della revocazione consiste in un comportamento con il quale si rechi all’onore e al decoro del donante un’offesa suscettibile di ledere gravemente il patrimonio morale della persona, sì da rilevare un sentimento di avversione che manifesti tale ingratitudine verso colui che ha beneficiato l’agente, che ripugna alla coscienza comune”.
In questo caso gli ingredienti dell’ingratitudine c’erano proprio tutti: infatti la donna all’età di 36 anni, già madre di tre figli, aveva intessuto una relazione con un 23enne, protrattasi clandestinamente per vari anni, e sfociata nell’abbandono della famiglia per convivere con il nuovo compagno. L’atteggiamento, fra l’altro, era stato particolarmente menzognero e irriguardoso verso il marito dal momento che lei “si univa con l’amante nell’abitazione coniugale”.

Le violenze sessuali sui piccoli di Rignano Flaminio ci sono state, ma con modalità diverse da quelle denunciate e, in alcuni casi, i racconti dei bambini sono stati influenzati dai genitori. Gli inquirenti dovrebbero quindi cercare l’origine degli abusi in un ambito diverso da quello scolastico. Sono le motivazioni della sentenza 37147, con cui la Corte di cassazione ha confermato la scarcerazione dei cinque indagati lo scorso 18 settembre.
“Allo stato delle investigazioni”, si legge nella sentenza, “è consentito rilevare che, se vi sono state violenze sessuali (ipotesi non scartata dal Tribunale), esse sono state perpetrate con modalità differenti da quelle riferite nelle denunce”. Inoltre “la possibilità che gli adulti abbiano influito con domande suggestive sulla spontaneità del racconto dei bambini ha avuto conferma in almeno due casi”.
Nelle videoregistrazioni la Suprema corte ha rilevato “atteggiamenti prevaricatori e una forte e tenace pressione dei genitori sui minori”. I giudici non mettono però in dubbio la buona fede degli adulti. “È indiscusso”, sottolineano, “che hanno agito con l’intenzione di tutelare al meglio e di proteggere i loro bambini, e altri bambini, dal pericolo di reati gravissimi che possono determinare danni irreversibili al loro futuro, equilibrato sviluppo”.
Il VIDEO serivizio:
Da oggi gli indigenti senza un tetto sulla testa e con un sogno grande come la casa (che non hanno), godono di una possibilità in più: occupare abitazioni popolari non è reato.
A dirlo non è Nunzio D’Erme, leader storico di Action il movimento di lotta romano per l’occupazione di alloggi e edifici liberi.
È la Corte di Cassazione, con la sentenza 35580, che rovescia le precedenti e assolve una donna romana, G. D.A., 39 anni, sola e con un figlio a carico, che era stata condannata il primo dicembre 2006 dalla Corte d’Appello di Roma alla pena di 600 euro di multa per occupazione abusiva di un’abitazione di proprietà dell’Istituto case popolari.
Il “diritto all’abitazione” è quindi anche per i giudici della Suprema Corte uno dei diritti fondamentali della persona, ma il fatto stesso che si abbia bisogno dei giudici per vederselo confermare è l’indice di quanto la vita in Italia in molti casi possa essere ben lontana dalla soglia minima della decenza.
Il VIDEO servizio: