L’adozione internazionale è cresciuta in modo esponenziale negli ultimi 20 anni. Nel 1982 infatti, secondo i dati Istat, riguardava meno di 300 minori. Oggi si parla di circa 3.000 ingressi all’anno. Con la legge 476/1998 l’Italia ha aderito alla convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. I principi base indicano l’adozione come ultima strada percorribile (si privilegia la possibilità di far crescere il bambino nel suo Paese di origine), sconfiggere le adozioni fai da te e il traffico di minori. Con la nuova legge non si fa più domanda di adozione, ma si dichiara la disponibilità ad accogliere un bambino, presso la cancelleria del Tribunale per i minorenni competente per la loro residenza. Il modello è fornito dalla stessa cancelleria, così come l’elenco dei certificati necessari. Per molti di questi documenti è accettata l’autocertificazione: su Moduli.it si scaricano gratuitamente. Per presentare domanda è necessario essere sposati da almeno tre anni (o dimostrare la convivenza continuativa), non avere in corso alcun procedimento di separazione ed essere idonei a educare, istruire e mantenere i minori che si intendono accogliere. Ma esistono anche requisiti anagrafici: la differenza minima di età fra genitore e figlio è di 18 anni, quella massima è di 45 anni per uno dei coniugi e di 55 per l’altro. Il Tribunale esamina la dichiarazione di disponibilità all’adozione e i certificati ricevuti. Entro 15 giorni (sulla carta: nella realtà a causa del sovraccarico di lavoro degli uffici, i tempi si dilatano) incarica i servizi socio-assistenziali del Centro Adozioni della zona di residenza di effettuare un’indagine psico-sociale sulla coppia e scrivere una relazione per valutare le risorse e le potenzialità della stessa a educare un figlio. Terminata la fase delle indagini la relazione viene inviata al Tribunale. I giudici hanno due mesi per valutare la domanda e decidere se concedere il decreto di idoneità. Chi non è considerato idoneo può presentare ricorso entro 10 giorni presso la Sezione per i minorenni della Corte d’Appello: il 5,3% delle coppie ha ottenuto l’idoneità mediante ricorso. Dopo il decreto di idoneità si sceglie un’associazione autorizzata (l’elenco si trova nell’albo della Cai, anche online) che si occuperà di individuare il bambino da abbinare alla coppia e sbrigare la burocrazia. C’è un anno di tempo per sceglierla: si può dare l’incarico a un solo ente per volta, ma entro l’anno di validità del decreto di idoneità è possibile comunque revocare il mandato all’ente e incaricare un altro. Conviene comunque scegliere enti che trattano con più paesi, per evitare di trovarsi spiazzati in caso un Paese chiudesse improvvisamente le adozioni. Dal momento della scelte dell’ente, inizia un nuovo periodo di attesa da uno fino a quattro anni (e oltre).
Risorse online
Ass.ne Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie
Adozione Minori
Adozione Internazionale
- Venerdì 6 Aprile 2007
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