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Suprema-Corte

La Cassazione: sì al licenziamento di chi timbra il cartellino per altri

Si timbra il cartellino di lavoro

Perde il posto di lavoro il dipendente che timbra il cartellino di un altro, alterando così la certificazione delle presenze. Questa la linea dura scelta dalla Cassazione che giustifica il licenziamento di un impiegato in un caso del genere, anche se all’azienda non deriva “un danno economico”. L’espulsione dell’impiegato è motivata dalla “lesione dei doveri di lealtà” da parte del dipendente nei confronti dell’azienda.

In questo modo la sezione Lavoro della Suprema Corte, con la sentenza numero 26239, ha confermato il licenziamento di Cristina C., dipendente presso la clinica “Villa Iris” di Torino, che per fare un favore a una collega in ritardo aveva timbrato il suo cartellino. Immediato il licenziamento disciplinare da parte della clinica nel maggio del 2003. Il provvedimento era stato convalidato dal Tribunale di Torino e dalla Corte d’Appello del capoluogo piemontese, nel luglio del 2005.

Inutilmente la difesa aveva tentato di ottenere una sanzione minore, sottolineando che “non c’è stato danno economico per l’azienda” dal momento che la dipendente “favorita” si era comunque presentata al lavoro, sebbene con un po’ di ritardo. La Suprema Corte, con la sentenza 26239, ha invece sottolineato che quello del “danno economico” è soltanto uno dei criteri che giustifica il licenziamento. Un altro motivo è “la violazione dei doveri di lealtà” da parte del lavoratore.

In questo senso, scrivono i giudici del Palazzaccio, “la decisione dei magistrati di merito appare logica e coerente perché motivata con la lesione del vincolo fiduciario indipendentemente dal danno economico per la società”. La Cassazione conclude sottolineando che timbrare il cartellino al posto di un collega “è un comportamento grave” che giustifica il licenziamento.

Mano morta sulle cosce? Per la Cassazione è un reato da carcere

 Una viaggiatrice in attesa dell'autobus | Ansa
Anche la palpata sulle cosce fa scattare il carcere per violenza sessuale. Lo sottolinea la Cassazione nel confermare la condanna ad un anno, tre mesi e 15 giorni di reclusione nei confronti di Andrea V., un 57enne di Trapani colpevole di avere palpeggiato insistentemente la coscia di Maria D. I. sulla corriera Palermo-Trapani.
L’uomo, ricostruisce la sentenza 1257 della III sezione penale, che sembrava appisolato, dopo l’iniziale pressione della propria gamba contro quella della ragazza seduta accanto a lui aveva allungato la mano togliendola da un sacchetto che teneva tra le gambe e aveva così palpeggiato la coscia della sua vicina. La ragazza non aveva urlato ma, allontanatasi dal suo posto, aveva telefonato al fratello che all’arrivo del pullman aveva rimproverato vivacemente l’ultra 50enne ottenendo da questi la promessa che il fatto non si sarebbe ripetuto.
La denuncia della ragazza è comunque scattata e la Suprema Corte oggi ha confermato la condanna inflitta ad Andrea V. dalla Corte d’Appello di Palermo nell’ottobre 2006. Inutilmente l’uomo ha fatto ricorso, sostenendo tra l’altro che non erano state acquisite le dichiarazioni dei testimoni che avrebbero dovuto accorgersi quanto meno dello stato di agitazione della ragazza. Piazza Cavour ha respinto il ricorso e ha sottolineato che è legittima la condanna per violenza sessuale visto che “è stato coerentemente ricostruito lo snodarsi della condotta criminosa” dell’uomo “che, durante il viaggio in corriera ha palpeggiato la coscia della ragazza che le stava vicino”.

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