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Seno: si può mostrare ma è vietato toccare

Anne Nicole Smith - foto di Jordan, tratta da Flickr
Per una toccatina, ancorché “fulminea”, del seno si finisce in carcere. Perché?
Perché trattasi di abuso sessuale anche il solo, fugace, palpeggiamento del seno - senza il consenso di una donna - nonostante da diversi decenni si usi, sulle spiagge, mostrarlo. Lo ha stabilito la Cassazione, confermando la condanna a un anno e due mesi di reclusione inflitta ad un 42enne dalla corte d’appello di Firenze.
L’imputato era stato accusato di abuso sessuale ai danni di una ragazza alla quale aveva toccato fulmineamente il seno sinistro. Secondo la ricostruzione dell’accusa, la giovane mentre passeggiava per piazzale Michelangelo a Firenze era stata superata da un ciclomotore guidato da un uomo che, dopo aver parcheggiato, era tornato indietro a piedi e, giunto alla sua altezza, le aveva palpeggiato fugacemente il seno prima di allontanarsi di corsa.
Individuato dal numero di targa del ciclomotore, l’imputato aveva presentato ricorso in Cassazione, rilevando che “la fugace ‘manata’ non poteva costituire invasione della libertà sessuale della vittima, trattandosi di una zona del corpo notoriamente non più soggetta a particolari cautele, giacché mostrare il seno nudo non costituisce più da alcuni decenni offesa al pudore”, e di conseguenza il fatto “poteva tuttalpiù configurare il delitto di violenza privata ma non quella di violenza sessuale”.
Di diverso avviso i giudici della terza sezione penale della suprema corte, che hanno dichiarato infondato il ricorso dell’uomo: “il fatto che attualmente le ragazze, peraltro solo sulle spiagge e non sulla pubblica via, - si legge nella sentenza numero 19718 - ostentino il seno nudo, non significa che tale parte del corpo abbia perduto la sua natura erogena e non autorizza qualsiasi bagnante o passante a palpeggiarlo senza il consenso dell’interessata”. Il seno femminile, secondo i giudici di piazza Cavour, “era e rimane una zona erogena ed il palpeggiamento di esso, sopra o sotto i vestiti, ancorché fugacemente, configura un atto sessuale se effettuato per soddisfare il proprio desiderio erotico e diventa criminoso se attuato senza il consenso dell’interessata. Trattasi infatti - conclude la suprema corte - di un atto che offende la libertà di autodeterminazione sessuale della vittima”.
Pur espresso in altri termini, la sentenza della Cassazione riprende in toto il classico buon consiglio della nonna, che suonava così: “Guardare ma non toccare”.

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