Quando non sono esercizi retorici, le commemorazioni servono ad accertare se un grande evento, in questo caso la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, abbia prodotto i risultati sperati o deluso le aspettative dei suoi contemporanei. Nel dicembre del 1948, allorché la dichiarazione fu approvata dall’assemblea dell’Onu, i membri dell’organizzazione erano 56. Ma le firme in calce al testo furono 48. Mancavano otto astenuti: Sud Africa, Arabia Saudita, Unione Sovietica, Polonia, Cecoslovacchia, Iugoslavia, Yemen e Honduras.
Le astensioni dimostravano che la dichiarazione era tutto fuorché universale. A qualcuno sembrò una grande tappa nella storia dell’umanità e del progresso; ad altri una «letterina a Gesù bambino» che molti stati, dopo averla firmata, avrebbero relegato nello sterminato archivio storico dei buoni propositi.
In realtà, la dichiarazione non fu dimenticata e riapparve due anni dopo nel preambolo della convenzione con cui il Consiglio d’Europa istituì la Corte europea dei diritti dell’uomo. Da quel momento alcuni principi divennero, se non universali, patrimonio legale della famiglia democratica europea: le garanzie dell’imputato, il diritto a un giusto processo, il diritto al ricorso contro gli atti discriminatori della pubblica amministrazione, il divieto della tortura, il divieto dei lavori forzati, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, la libertà di pensiero e di coscienza, la libertà di parola e di riunione, il divieto di qualsiasi discriminazione fra i sessi e le razze.
Non tutti gli stati rispettarono quegli obblighi e molti si ritennero autorizzati a ignorarli per meglio combattere un nemico esterno o interno. Ma i progressi furono tangibili e divennero ancora più rapidi quando le nuove democrazie dell’Europa centro-orientale aderirono al Consiglio d’Europa e accettarono la giurisdizione della Corte. Gli anni Novanta, dopo il crollo del Muro di Berlino, furono la stagione delle grandi speranze. Mentre gli stati riscrivevano i loro codici, cominciò a prendere corpo il principio dell’«ingerenza umanitaria», vale a dire la convinzione che i paesi democratici avessero la facoltà d’intervenire militarmente contro la violazione dei diritti umani e d’istituire tribunali internazionali per la punizione dei colpevoli.
Ma questi buoni principi vennero applicati secondo il giudizio e la convenienza delle maggiori potenze. Ce ne accorgemmo quando gli Stati Uniti, dopo avere promosso la costituzione di tribunali penali per alcuni paesi (Iugoslavia e Ruanda), rifiutarono di ratificare il trattato per la costituzione del Tribunale penale internazionale. Ciò che era bene per gli altri non era bene per un paese che si considerava giuridicamente autosufficiente e riteneva di non avere nulla da apprendere. La situazione cambia bruscamente dopo l’11 settembre.
Sull’esempio degli Usa, anche se con maggiore discrezione e parsimonia, tutte le democrazie si ritengono autorizzate a rafforzare i controlli di polizia, a permettere le invasioni nella sfera privata dei cittadini, a trattare gli stranieri con maggiore rigore. Sono misure che soddisfano gli ambienti più conservatori delle amministrazioni pubbliche nei singoli stati e i sentimenti di ostilità verso gli immigrati, soprattutto se musulmani. Nel grande grafico dei diritti umani, allo zenit degli anni Novanta corrisponde il nadir degli anni 2000. Oggi, probabilmente, il problema non è quello di estendere la sfera di applicazione della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, ma di evitare che venga ulteriormente ridotta. l
- Venerdì 5 Dicembre 2008























Commenti
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Il 5 Dicembre 2008 alle 19:16 nhico ha scritto:
Per colpa di quegli uomini che vogliono riportare al medioevo la parte di mondo che non marcia sotto le insegne della propria religiosità.
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